Art. 4 Legge Regionale n° 5/95 "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO"
Sistema Informativo Territoriale
1. La Regione, le Province e i Comuni, singoli o associati partecipano alla formazione e gestione del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.).
2. Il S.I.T. costituisce riferimento conoscitivo fondamentale per la definizione degli atti di governo del territorio e per la verifica dei loro effetti
3. Sono compiti del S.I.T.:
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L'organizzazione della conoscenza necessaria al governo del territorio, articolata nelle fasi della individuazione e raccolta dei dati riferiti alle risorse essenziali del territorio, della loro integrazione con i dati statistici, della georeferenziazione, della certificazione e finalizzazione, della diffusione, conservazione ed aggiornamento;
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La definizione in modo univoco per tutti i livelli operativi della documentazione informativa a sostegno dell'elaborazione programmatica e progettutale dei diversi soggetti e nei diversi settori;
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La registrazione degli effetti indotti dall'applicazione delle normative e delle azioni di trasformazione del territorio.
4. Il S.I.T. è accessibile a tutti i cittadini e vi possono confluire, previa certificazione nei modi previsti, informazioni provenienti da Enti Pubblici e dalla comunità scientifica.
5. Alla costituzione e alla disciplina del S.I.T. si provvede, anche con Atti successivi, entro un anno, d'intesa con le Province e i Comuni, nel quadro degli adempimenti previsti dallo Statuto Regionale per garantire la disponibilità dei dati informativi.
Il presente articolo è stato sostituito dagli artt. 28 e 29 della nuova LR 1/01 "Norme per il governo del territorio", ciò non toglie che il medesimo resti lo strumento normativo fondante dei SIT Toscani.

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