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LA PARTECIPAZIONE NEL PROCESSO DI VAS

LR 12 febbraio 2010 n° 10

Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione d’Incidenza

 Art. 9

Partecipazione

1. La presente legge garantisce l’informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento di VAS, nelle forme e con le modalità di cui al capo III, assicurando l’intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano o programma sull’ambiente.

2. Nell’ambito dei procedimenti di VAS di competenza degli enti locali, gli stessi enti possono promuovere ulteriori modalità di partecipazione quali previste dalla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e attingere al sostegno finanziario che la Regione prevede in applicazione e ai fini della stessa l.r. 69/2007. A tale scopo, gli enti interessati presentano all’autorità garante della partecipazione apposita domanda, corredata da specifici progetti di promozione della partecipazione e, nel caso degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, validati dai garanti locali nominati dagli enti interessati a norma e ai fini di cui agli articoli 19 e 20 della l.r. 1/2005.

3. Nei casi di cui al comma 2:

a) l’autorità garante per la partecipazione decide sull’ammissione della domanda di cui all’articolo 14 della l.r. 69/2007 entro quindici giorni dalla presentazione;

b) il processo partecipativo ammesso si svolge entro i termini inderogabili di cui al capo III del presente titolo II, previsti per le procedure partecipative e nel rispetto del principio di non duplicazione di cui all’articolo 8; in ogni caso il procedimento di VAS si conclude nei tempi e con le modalità previste dalla presente legge;

c) non ha luogo la sospensione degli atti amministrativi di cui all’articolo 18, comma 2, della l.r. 69/2007;

d) il rapporto sugli esiti del processo partecipativo è trasmesso all’autorità garante per la partecipazione e all’autorità competente nei termini utili per l’espressione del parere motivato di cui all’articolo 26; la mancata trasmissione degli esiti non impedisce la conclusione del procedimento di VAS nei termini previsti dalla presente legge.


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