L.R. 10/2010
V.I.A. - Art. 53 - Inchiesta pubblica e contraddittorio
1. L’autorità competente può disporre, dandone adeguata pubblicità, lo svolgimento di un inchiesta pubblica per l’esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni
del pubblico, anche in considerazione della particolare rilevanza degli effetti ambientali del progetto, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini dell’istruttoria.
2. L’inchiesta di cui al comma 1, che si svolge tramite audizioni aperte al pubblico, può prevedere consultazioni
con gli autori di osservazioni, con il proponente e con gli estensori del progetto e dello studio di impatto
ambientale. L’inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, da
acquisire e valutare ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale.
3. Il proponente, qualora non abbia luogo l’inchiesta pubblica di cui al comma 1, può, anche su propria richiesta, essere chiamato dall’autorità competente ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno espresso pareri opresentato osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale.
4. L’autorità competente determina l’esatto ammontare degli oneri finanziari derivanti dallo svolgimento dell’ inchiesta. Detti oneri sono sostenuti da parte della medesima, che vi fa fronte nei modi previsti dall’articolo
47, comma 3.