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giovedì 17 maggio 2012 ..:: La Partecipazione ::.. Registrazione  Accedi

 

 

V.A.S. - art. 9 LR 10/2010

1. La presente legge garantisce l’informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento di VAS, nelle forme e con le modalità di cui al capo III, assicurando l’intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano o programma sull’ambiente.

2. Nell’ambito dei procedimenti di VAS di competenza degli enti locali, gli stessi enti possono promuovere ulteriori modalità di partecipazione quali previste dalla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e attingere al sostegno finanziario che la Regione prevede in applicazione e ai fini della stessa l.r. 69/2007. A tale scopo, gli enti interessati presentano all’autorità garante della partecipazione apposita domanda, corredata da specifici progetti di promozione della partecipazione e, nel caso degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo delterritorio, validati dai garanti locali nominati dagli enti interessati a norma e ai fini di cui agli articoli 19 e 20 della l.r. 1/2005.

3. Nei casi di cui al comma 2:
a) l’autorità garante per la partecipazione decide sull’ammissione della domanda di cui all’articolo 14 della l.r. 69/2007 entro quindici giorni dalla presentazione;
b) il processo partecipativo ammesso si svolge entro i termini inderogabili di cui al capo III del presente titolo II, previsti per le procedure partecipative e nel rispetto del principio di non duplicazione di cui all’articolo 8; in ogni caso il procedimento di VAS si conclude nei tempi e con le modalità previste dalla presente legge;
c) non ha luogo la sospensione degli atti amministrativi di cui all’articolo 18, comma 2, della l.r. 69/2007;
d) il rapporto sugli esiti del processo partecipativo è trasmesso all’autorità garante per la partecipazione e all’autorità competente nei termini utili per l’espressione del parere motivato di cui all’articolo 26; la mancata trasmissione degli esiti non impedisce la conclusione del procedimento di VAS nei termini previsti dalla presente legge.


V.I.A. - Art. 42 LR 10/2010 - Partecipazione - Raccordo con la l.r. 69/2007

1. Le procedure partecipative della VIA si svolgono secondo quanto stabilito dal presente titolo III; gli eventuali processi partecipativi di cui alla l.r. 69/2007 si svolgono secondo quanto stabilito dal presente articolo.

2. Qualora piani o programmi prevedano ipotesi localizzative di interventi o opere soggetti a procedure di VIA, non si dà luogo nell’ambito delle procedure di VIA a processi partecipativi di cui alla l.r. 69/2007 quando nella procedura di VAS si sono svolti processi ai sensi dell’articolo 9.

3. I processi partecipativi di cui alla l.r. 69/2007 si svolgono, di norma, anteriormente all’inizio della procedura di VIA.

4. Fermo restando quanto disposto al comma 1, qualora, ai sensi della l.r. 69/2007, sia richiesto un processo partecipativo il cui svolgimento possa sovrapporsi tempi delle procedure di VIA:
a) l’autorità garante per la partecipazione decide sulla domanda di cui all’articolo 14 della l.r. 69/2007 entro
quindici giorni dalla presentazione;
b) il processo partecipativo si conclude inderogabilmente entro cento giorni dall’avvio della procedura di VIA, ovvero entro trenta giorni da quando sono state presentate le integrazioni di cui all’articolo 55, comma 2. Il procedimento di VIA si conclude, in ogni caso, nei tempi e con le modalità previste dalla presente legge;
c) qualora le modalità del processo partecipativo ammesso coincidano con quelle dell’inchiesta pubblica, il processo partecipativo si svolge ai sensi dell’articolo 53;
d) il processo partecipativo verte esclusivamente sull’oggetto del procedimento di VIA;
e) gli esiti del processo partecipativo sono trasmessi all’autorità competente nei termini utili alla decisione di cui all’articolo 57; la mancata trasmissione degli esiti non impedisce la conclusione del procedimento di VIA nei termini previsti dalla presente legge.


5. Per le procedure di cui al presente titolo III, non ha luogo la sospensione degli atti amministrativi prevista dall’articolo 18, comma 2, della l.r. 69/2007.

 

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